All’interno del Codice civile, in particolare dell’articolo 1117 comma 1, vengono disciplinate quelle che sono le c.d. “parti comuni condominiali”, andando e definire nello specifico, quali parti, aree, manufatti ed installazioni, rientrano in questa fattispecie, delineandone un conseguente inquadramento normativo ben specifico oltre che tutti gli effetti che tale caratteristica, causa sulle stesse. Tale norma, non contiene naturalmente un elenco tassativo di zone comuni ma presenta un’esemplificazione indicativa delle parti oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio (anche qualora aventi tale diritto a godimento periodo e se non risulta naturalmente contrario dal titolo).
articolo pubblicato sulla rivista benvenuti in condominio, registrata al nr 5/2024 del Registro Stampa Tribunale di Varese